venerdì 19 Aprile 2024

Prof. Manacorda: “Sentenza sul David è grottesca. Stop a divieto di usare immagini del patrimonio culturale pubblico”

In Evidenza

di Daniele Manacorda *

L’informazione cartacea e digitale ci informa in queste settimane che “l’arte in pubblicità deve essere autorizzata” . In realtà, invece di affrontare con serietà un tema molto dibattuto, gli articoli che leggo si limitano a riportare asetticamente – quasi fosse il Verbo – una sentenza pronunciata dal Tribunale di Firenze nello scorso aprile, che – per il rispetto sempre dovuto alla Magistratura – mi astengo dal definire con l’aggettivo che meriterebbe.

In breve, quel Tribunale ha condannato un’impresa artigiana che opera nella cave di Carrara perché ha usato l’immagine del Davide di Michelangelo per una sua banale promozione pubblicitaria della lavorazione del marmo. Come si permettono? Non hanno né ottenuto l’autorizzazione né pagato l’obolo di legge che un (pessimo) articolo del Codice Urbani prevede! Il Ministero della Cultura ha portato i marmisti in giudizio e tre giudici pensosi del Pubblico Bene li hanno condannati, aggiungendo una pesantissima pena pecuniaria del tutto discrezionale e quindi particolarmente punitiva.

Ma sfugge ai più (e in particolare a Ministero e Tribunale) che l’immagine usata non era quella del Davide, ma di una sua copia, legittimamente posseduta dai rei di tanta colpa! Dove sta scritto nel Codice che occorra una autorizzazione anche per l’uso delle immagini delle copie? Da nessuna parte: il Codice si occupa infatti solo degli originali. La sentenza appare dunque vessatoria e anche grottesca. Non resta da sperare che il giudice di appello cancelli questa macchia, che la Giustizia italiana non merita.

Detto questo, l’informazione cui facevo riferimento forse ignora che da anni in Italia c’è un gran fermento (parlo dell’Italia creativa, colta e produttiva) per l’abolizione dell’odioso divieto di usare liberamente le immagini del patrimonio culturale pubblico, come avviene nel campo della letteratura o della musica, dove  – scaduto il diritto d’autore – qualsiasi verso e qualsiasi nota possono venire liberamente riutilizzate come patrimonio condiviso della cultura universale. A Firenze – mentre il Tribunale incespicava negli articoli del Codice – la Fondazione Aglaia, ospite della Regione Toscana, teneva un pubblico convegno proprio per discutere e favorire la necessità di una liberalizzazione degli usi davvero liberatoria. E portava una caterva di argomenti. Vediamone qualcuno.

Il primo: il Codice Urbani considera beni culturali “le cose immobili e mobili” (art. 2, comma 2). Le immagini sono invece beni immateriali: basterebbe questo per chiudere qui una discussione oziosa.

Le immagini possiedono un enorme potere di ispirazione, che non può essere coartata in base ad un principio di diritto dominicale, cioè del proprietario dell’originale (tranne la protezione giustamente accordata dalle norme sul diritto d’autore, che ovviamente non operano sulla stragrande maggioranza dei beni culturali pubblici). Ma ancora: ogni manipolazione grafica di una immagine fotografica indipendentemente dai suoi fini è – piaccia o non piaccia – un prodotto dell’ingegno,  libera espressione del pensiero.

Naturalmente non mancano gli argomenti di natura economica: tutti sanno che la riscossione dei diritti di immagine da parte della Pubblica Amministrazione è nel suo complesso ben più onerosa dei suoi ricavi. Quell’articolo di legge produce, insomma, il tanto paventato danno erariale! Ma c’è di più: più che opporre divieti, bisognerebbe calcolare l’enorme apporto di diffusione culturale, che la circolazione delle immagini, anche attraverso la pubblicità,  reca alla conoscenza planetaria del nostro patrimonio, e quindi alla nostra economia.

Si fa anche notare che è necessaria una distinzione fondamentale tra l’uso di cose e spazi da un lato (il cosidetto uso rivale, per il quale è giusto chiedere canoni di concessione) e quello delle immagini dall’altro (che è invece un uso non rivale, che produce senza togliere ad altri la possibilità di farlo). Questa condizione di non rivalità propria dell’uso, anche commerciale, delle immagini del patrimonio pubblico le esclude inoltre di fatto dal mercato, e quindi anche dall’uso improprio che potrebbe esserne fatto dai giganti della comunicazione globalizzata.

Insomma, la liberalizzazione permetterebbe alle comunità di generare, attraverso le immagini, informazione e innovazione, con giovamento del livello della produzione e diffusione culturale, e contestuale creazione di lavoro e ricchezza con le relative ricadute positive di carattere fiscale sulla finanza pubblica. Basterebbe un po’ di buon senso. Ma qualcuno a buon diritto sostiene che questo odioso divieto contrasta anche con almeno cinque articoli della nostra Costituzione. Parliamo di art. 9: diffusione della cultura; art. 21: libertà di espressione; art. 33: libertà di ricerca; art. 41: libertà di iniziativa economica; art. 118: sussidiarietà. È forse giunto il tempo che alla miopia di alcuni Tribunali risponda la saggezza della Corte Costituzionale?

*Presidente Fondazione Aglaia

SULL’ARGOMENTO:

E INOLTRE:

Beni Culturali: basta con le limitazioni all’uso delle immagini – Intervista al professor Giuliano Volpe – Con un approfondimento della redazione

 

 

 

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